Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi 1 * Senato della Repubblica

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Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi 1 * Senato della Repubblica

A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi https://www.aniti.it/ soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi.

Legislative Drafting e linguaggio: ipotesi di semplificazione del testo normativo

Certamente, come è stato opportunamente fatto notare, «il Papa può affidare a qualche dicastero o gruppo di persone la preparazione dei testi legislativi, ma chi dà loro forza di legge è solo, e personalmente, il Papa»[45]. I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Noi siamo ovviamente disposti ad evitare – tramite l’accurata procedura prevista nel Regolamento del Consiglio – che il fatto di non seguire la via giudiziaria non rappresenti una minore garanzia sia di prudenza nell’ammettere gli esposti o le segnalazioni che vengano presentati dagli aventi diritto, sia di profondità ed equanimità dello studio che dovrà essere fatto nei singoli casi. Peraltro anche lo studio fatto in sede giudiziaria comporta sostanzialmente una interpretazione della legge, e le sentenze altro non sono che interpretazioni autentiche a carattere particolare. Forse non sarà superfluo aggiungere, a scanso di eventuali equivoci, che l’inserimento istituzionale del Consiglio nel processo di revisione dei decreti generali delle Conferenze episcopali ha un carattere di servizio, che in nulla pregiudica la legittima autonomia e la potestà legislativa ad normam iuris[39] di detti organismi, indipendentemente dalla considerazione di quali siano dal punto di vista dottrinale l’origine e la natura – propria o delegata – della medesima potestà[40]. Il Consiglio, cioè, collabora semplicemente nel compito di rivedere tali decreti, affinché essi adempiano nel miglior modo possibile la loro finalità di completare la legge universale e di adattarla alle specifiche necessità pastorali delle relative Chiese particolari.

  • Articolo 17 - I quesiti posti al Consilio che non riguardino l’interpretazione della legge, ma piuttosto la sua retta applicazione, vengono di norma trasmessi al Dicastero competente ratione materiae, corredati, se necessario, del parere del Consiglio.
  • Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare.
  • La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».
  • Le regole sono state poi aggiornate sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli uffici del Senato e della Camera unitamente agli uffici del Governo.
  • Nel Congresso si decide ordinariamente quali dubbi ammettere allo studio in vista di una eventuale interpretazione autentica e a quali dare soltanto una risposta in forma di chiarimenti a norma dell’art.

Ricevuti i voti, il Segretario convoca la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria  di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc.

Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.

Qual è il metodo migliore per rendere in italiano testi legislativi in forma ufficiale?

1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa. 135, § 2 la necessaria tutela della gerarchia delle norme nella Chiesa. In un suo commento alla Cost. Questo dovere comunionale, e questa volontà del Capo e dei Membri del Collegio episcopale – specie se sono Pastori di Chiese particolari – di «promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa»[2], mi pare che costituisca la primaria ragione ecclesiologica dell’esistenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; così come il dovere e la volontà di «promuovere e difendere l’unità della fede» ha offerto solido fondamento all’esistenza – già fin dalle riforme di Sisto V, di S. Pio X e di Paolo VI – della Congregazione per la Dottrina della Fede. [30] Sancito ovviamente nel CIC 1917 (can. 1556) e nel CIC 1983 (can. 1404). 158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».

Riferimenti normativi esterni.

Riguardo al perché non sono state promulgate tutte le risposte autentiche delle Commissioni interpreti del CIC 1917 e del CIC 1983, cfr. Castillo Lara, «De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda», o.c., 286). [22] «Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris canonici aliarumque Ecclesiae Latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi Nostra Auctoritate firmandam, auditis tamen in rebus maioris momenti Dicasteriis ad quae res ratione materiae pertinet». [11] Per la bibliografia più significativa in merito, cfr., per esempio, J.L. Gutiérrez, Alcune questioni sull’interpretazione della legge, in Apollinaris, LX (1987), 507, nota 1.